DOMANDA
Le tariffe delle rate condominiali sono molto alte e si continuano a deliberare spese straordinarie alcune necessarie altre no. Per cui alle rate annuali si sono aggiunte altre spese che mia madre vediva ultraottantenne e pensionata al minimo nn è assolutamente in grado di sostenere. Solo per il 2019 dovrebbe pagare circa 3000 euro per un appartamento in periferia. Mi chiedo se sia normale e legale esigere tutti questi soldi da chi nn può permetterselo. Grazie.
RISPOSTA
Gent.mo utente,
con riferimento al quesito che ci viene posto si riporta quanto segue:
È opinione comune immaginare che le spese condominiali debbano essere esclusivamente attribuite ad opere di manutenzione straordinaria. Secondo tale ragionamento appare lecito interrogarsi sul motivo per il quale i condomini siano costretti a sostenere dei costi condominiali, più o meno elevati. Ebbene la risposta alla domanda di cui sopra è piuttosto semplice: accanto alle spese straordinarie, devono essere collocate le spese di manutenzione ordinaria del condominio.
Inoltre, è doveroso sottolineare come ai sensi del primo comma dell’art. 1123 c.c. il versamento in oggetto avviene in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno (i millesimi). Pertanto, un proprietario il cui appartamento avrà meno millesimi effettuerà dei pagamenti in misura minore rispetto ad un altro proprietario in possesso di millesimi maggiori.
Ove le deliberazioni assembleari si tramutino in innovazioni gravose e voluttuario, si può comunque richiedere la separazione dal riparto delle stesse.
si riporta comunque per comodità il testo della norma di riferimento.
1121. Innovazioni gravose o voluttuarie. — Qualora l’innovazione importa una spesa molto gravosa o abbia carattere voluttuario rispetto alle particolari condizioni e all’importanza dell’edificio, e consista in opere, impianti o manufatti suscettibili di utilizzazione separata, i condomini che non intendono trarne vantaggio sono esonerati da qualsiasi contributo nella spesa.
Se l’utilizzazione separata non è possibile, l’innovazione non è consentita, salvo che la maggioranza dei condomini che l’ha deliberata o accettata intenda sopportarne integralmente la spesa.
Nel caso previsto dal primo comma i condomini e i loro eredi o aventi causa possono tuttavia, in qualunque tempo, partecipare ai vantaggi dell’innovazione, contribuendo nelle spese di esecuzione e di manutenzione dell’opera.
Ciò premesso, auspicando di aver fatto chiarezza in merito, Le suggeriamo di fissare un appuntamento allo studio dell’amministratore al fine di consultare la contabilità condominiale e comprendere in concreto tutte le spese sostenute, ai sensi del comma 2 dell’art. 1129 nonchè dell’art. 1130-bis c.c.
Restiamo a Sua disposizione per ulteriore chiarimento e La invitiamo, ove ritenga utile questo servizio, a lasciare una recensione sulla pagina facebook di Garante Condominio https://www.facebook.com/AssociazioneGaranteCondominio/
Attenzione: l’assistenza è offerta da UNICA. Una volta specificato il quesito, i nostri esperti ti risponderanno. Dopo la prima risposta, si valuterà a seconda del caso se rispondere o meno.
Distinti saluti
Avv. Amedeo Caracciolo
Assistenza legale “Garante Condominio”