DOMANDA
Sospetto fortemente che l’amministratore del mio palazzo stia truffando tutti i proprietari/inquilini chiedendo, nel prospetto annuale di spese piu di quello che veramente abbiamo speso.
RISPOSTA
Gent.mo utente,
con riferimento al quesito che ci viene posto si riporta quanto segue:
Sono considerate spese ordinarie tutte quelle somme di denaro relative ai lavori di manutenzione ordinaria quali, ad esempio, la pulizia dell’edificio, la sostituzione delle lampadine, la manutenzione ordinaria dell’ascensore. Per le cosiddette spese ordinarie, il Legislatore ha espressamente previsto degli articoli del Codice Civile idonei a disciplinarne i criteri di ripartizione, ossia gli artt. 1123, 1124, 1125, 1126. Le spese erogate per il mantenimento dei “beni in comune”sono sostenute in maniera proporzionale ai millesimi di proprietà, salvo diversa pattuizione. Per quanto concerne, invece, quei beni idonei a soddisfare in maniera diversa le esigenze dei condomini, avremo una ripartizione basata in virtù della proporzione dell’utilizzo del bene in oggetto.
Ciò premesso, possiamo avere tre criteri diversi di ripartizione delle spese. In primis, la divisione può avvenire in maniera proporzionale alle quote millesimali delle singole unità immobiliari (ricorrendo all’utilizzo delle “tabelle millesimali”). Possiamo altresì avere una ripartizione in maniera proporzionale all’uso “virtuale” (qualora i condomini godano in maniera differente del bene). Infine, circa la destinazione di un bene ad uso esclusivo, la suddivisione può avvenire proprio in base alla stessa (esempio, per il lastrico solare ad uso esclusivo, il criterio è dettato dall’art. 1126 c.c.).
Orbene, le spese di cui sopra sono suddivise in preventivo e consuntivo. Per preventivo si intende il calcolo delle quote annuali, per ogni condomino, in relazione al preventivo di spesa approvato in sede assembleare. Ossia nel preventivo sono indicate le probabili spese da erogare durante quel determinato anno. Il consuntivo, poi, evidenzia le reali spese sostenute dal condominio per quel determinato anno.
Riportati in breve i criteri di ripartizione delle spese, ed in assenza di prove documentali che attestino quanto da Lei asserito, è nostra premura prendere le distanze da quanto affermato.
Restiamo a Sua disposizione per ulteriore chiarimento e La invitiamo, ove ritenga utile questo servizio, a lasciare una recensione sulla pagina facebook di Garante Condominio https://www.facebook.com/AssociazioneGaranteCondominio/
Attenzione: l’assistenza è offerta da UNICA. Una volta specificato il quesito, i nostri esperti ti risponderanno. Dopo la prima risposta, si valuterà a seconda del caso se rispondere o meno.
Distinti saluti
Assistenza legale “Garante Condominio”
Dott.ssa Federica Colicchio
Assistenza gratuita Garante Condominio