DOMANDA
Ormai da alcuni decenni sono disturbato dai condomini del piano superiore,vi scrivo perché sono ridotto alla disperazione, preciso che non mi sono mai rivolto (per questo motivo) al comando di zona perché ho sempre pensato in buona fede che il buon senso avrebbe prevalso sull \’astio che queste persone mi manifestavano e mi manifestano oggi, la lite ha origini lontane ed ebbe inizio quando i figli del proprietario dopo una telefonata tempestosa a base di insulti reciproci si presentarono sull’uscio di casa mia ne segui una zuffa dove venni preso alle spalle da uno dei due mentre l\’altro mi tempestava di pugni il danno subito fu enorme perché in seguito caddi in depressione e persi il lavoro. Un mio amico avvocato mi disse di denunciare l\’accaduto ma mi limitai a farli ammonire dal comando di zona, fu così che persi la mia pace perché da allora i genitori la madre prima e il padre dopo si dilettarono in una serie di dispetti a tutte le ore del giorno (notte compresa) premetto che la soletta tra i due appartamenti è debole per cui i rumori si trasmettono con facilità. Ho portato pazienza per anni e anni ma non c\’è stato nulla da fare a niente sono serviti i miei urli e i miei schiamazzi per assurdo mi seguono per tutta la casa e picchiano sul pavimento omi seguono nel bagno dove fanno andare lo scarico del water,ultimamente dopo anni e anni di sopportazione sono arrivato alle chiassate in condominio e agli scontri verbali per strada dove potrei venire tacciato per stolching ma credetemi sono alla frutta dopo il danno anche la beffa.Non so più cosa
RISPOSTA
Gent.mo utente,
con riferimento al quesito che ci viene posto si riporta quanto segue:
la sua vicenda è, purtroppo, un caso abbastanza frequente nei rapporti di vicinato. Ad onor del vero, la questione attiene alla sfera privatistica ed è regolamentata dall’art. 844 cc. il quale vieta le immissioni, tra le altre, rumorose oltre la “normale tollerabilità”. Comprenderà bene come il concetto di “normale tollerabilità” sia abbastanza vago e generico. La Suprema Corte, con la Sentenza 6136/18, superando un vecchio orientamento che stabiliva in 3 decibel il limite da non superare, ha statuito che non può essere stabilito a priori un criterio quantitativo oltre il quale può parlarsi di molestie, atteso che, come statuisce il c.c., occorre far riferimento allo stato dei luoghi ed alle singole fattispecie. In conclusione, ribadendo che la vicenda esposta non può trovare soluzione giudiziaria all’intero delle norme che regolano la comunione e, quindi, il Condominio (l’amministratore potrà solo effettuare dei richiami e degli avvisi, nulla più), ma resta di natura privatistica, la soluzione che Le rimane è quella di avviare un giudizio tesa a dimostrare la violazione dell’art 844 cc.. Giudizio, questo, in cui, alla luce del recente arresto giurisprudenziale, dovrà dimostrare, anche con testimoni, l’intollerabilità del rumore. Infine, per ciò che attiene ai costi del giudizio, qualora la sua condizione economica dovesse rientrare nei parametri previsti dalla Legge, potrà rivolgersi al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati competente per territorio al fine di ottenere il nominativo di un collega abilitato al Gratuito Patrocinio a spese dello Stato.
Sin qui la questione è stata affrontata nell’ambito civilistico ma per completezza Le rappresentiamo che ulteriore elemento deterrente per i suoi vicini potrebbe essere la proposizione di una denuncia-querela ai sensi dell’art. 659 c.p., ma in quest’ultimo caso i rumori devono essere avvertiti da una pluralità di condomini. Nel caso da Lei rappresentato riteniamo che la via migliore sia la tutela offerta in sede civilistica.
Avv Giuseppe Amato
Avv Mariabernardetta di Luccio
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Distinti saluti
Assistenza Gratuita “Garante Condominio”