DOMANDA
Buongiorno, il mio problema riguarda un condòmino moroso e
la richiesta, da parte dei nostri amministratori di condominio, di anticipare
per lui il denaro per pagare le sue utenze.
Abbiamo comprato un appartamento in un condominio a febbraio 2019. Alla prima riunione
condominiale siamo state informate che esiste una controversia tra un condòmino
che ha un debito con la società di lettura dell’acqua (Silca) di circa 7 mila
euro, in seguito a conguaglio dopo anni di letture presunte e in seguito anche
a una perdita. A quanto pare la controversia è in corso da due anni: il
condòmino ritiene di non dovere pagare il debito, la società di lettura
dell\’acqua ha ribadito – dopo controllo del contatore condominiale – che il
consumo è corretto e che il condòmino è tenuto a pagare. Il condòmino si è
anche avvalso della consulenza di un avvocato, il quale ha confermato che il
debito è dovuto.
Il condòmino afferma di non avere il soldi per pagare e ora l’amministratore
condominiale, che fa da tramite con la società di lettura e la società di
erogazione ci ha comunicato che il resto
dei condòmini deve anticipare i soldi per il condòmino moroso entro la fine del
mese, altrimenti ci verrà staccata l’acqua a tutti. In seguito verrà attivato
il recupero crediti per rimborsare i condòmini.
Ci tengo a precisare che ogni appartamento ha il suo contatore autonomo e viene
pagata l’utenza singolarmente e autonomamente, inoltre tutti gli altri
condòmini sono in regola con il pagamento dell’utenza acqua, compresi i
precedenti proprietari del nostro appartamento.
So che dal 1° gennaio 2020 anche nei casi di morosità condominiale,
l’erogazione dell’acqua verrà interrotta solo al condomino moroso. Non sono
però riuscita a trovare informazioni attuali nel caso di morosità singola e non
condominiale. Come in questo caso.
Mi chiedo:
– è giusto dovere anticipare i soldi per il condomino moroso?
– è corretto che la ripartizione del denaro da anticipare sia fatta sulla base
dei millesimi, come se fosse un consumo nostro?
– considerato che noi abbiamo acquistato l’appartamento a febbraio, e non
eravamo a conoscenza della situazione, e considerato che il debito da pagare
era già stato confermato prima del nostro rogito: siamo obbligate ad anticipare
i soldi? Non dovrebbero essere i precedenti proprietari a farlo?
RISPOSTA
Gent.mo utente,
con riferimento al quesito posto si rappresenta quanto segue:
Se nella controversia è coinvolto l’intero Condominio e la stessa è in fase avanzata, le spese legali non devono toccare ai nuovi acquirenti se la delibera che dava mandato al legale del Condominio di agire/resistere in giudizio è precedente l’atto di acquisto.
Ancora, è possibile il distacco dei consumi solo per morosità ultrasemestrale e per i servizi comuni che siano suscettibili di godimento separato.
Se, viceversa, il Condominio non riesce a pagare i fornitori e questi propongono causa contro la compagine, i creditori possono chiedere all’amministratore i nomi dei condomini morosi e rivalersi, almeno inizialmente, sugli stessi.
Se si deve tentare di sanare un debito non è possibile, in forza dello scioglimento del vincolo di solidarietà di cui all’art. 63 disp. att c.c., la costituzione di un fondo-morosi, se non con delibera presa all’unanimità dei condomini (1000/1000 millesimi).
Assistenza legale “Garante Condominio”
Avv. Amedeo Caracciolo
Assistenza gratuita Garante Condominio