Cosa fare se provochiamo un danno estetico ai beni del vicino?
QUESITO
Buongiorno, il mio problema riguarda un danno al vicino che ora vado a spiegare. Purtroppo avevo un gazebo sulla terrazza, il quale per il forte vento è stato sbalzato di sotto. Nella caduta ha danneggiato una delle 6 lastre in plexiglas della tettoia/pensilina del vicino. Sono in affitto e non sono coperto di assicurazione. Il gazebo non era stato autorizzato dal mio proprietario (non sapevo di questo obbligo) e quindi mi sembra di aver capito che l\’assicurazione del proprietario non interviene. Premesso tutto questo io riconosco di aver causato il danno alla pensilina e ho parlato con il condomino di sotto, ma abbiamo due punti di vista diversi sul danno. Io ho in mano un preventivo, dell\’azienda che glielo ha installato 10 anni fa, solo per la sostituzione della lastra rotta con una nuova (dato che è possibile senza sostituirle tutte). Il vicino invece ha in mano un preventivo relativo alla sostituzione di tutte e 6 le lastre e quindi è più costoso. Dal mio punto di vista il danno è solo sulla lastra rotta. Dal punto di vista del mio vicino invece la sostituzione della lastra causa anche un danno estetico in quanto l\’azienda che farebbe il lavoro gli ha detto che si nota una differenza tra le lastre vecchie e quella nuova. Io vorrei capire se il danno è solo sulla lastra rotta oppure se c\’è anche un danno estetico (non dovuto da me in quanto è l\’azienda che esegue il lavoro che non ha più la stessa lastra con il materiale originale, o così dice..) tale per cui è corretto che il danno sia esteso anche al senso estetico dell\’intera pensilina/tettoia. Vi ringrazio dell\’aiuto che potete darci per risolvere la questione
RISPOSTA
Gentile Utente
Attesa la natura tecnica della questione, si consiglia di tentare una risoluzione tramite acordo con il danneggiato.
Ora, è possibile affidare anche un incarico ad un tecnico di Sua fiducia che valuti : a) l’entità dei danni; b) la possibilità di reperire a prezzi di mercato l’unica lastra danneggiata onde evitare di arrecare danno estetico al danneggiato. In caso positivo della 2° condizione avrà maggior potere “contrattuale” nei confronti del condomino del piano di sotto nella ricerca di una soluzione bonaria che eviti l’incertezza e le lungaggini di futuri giudizi.
Avv.Amedeo Caracciolo
Assistenza Legale ”Garante Condominio”