QUESITO
Abito in una serie di 7 villette a schiera, costruite una quindicina d’anni fa, dopo averne acquistata una cinque anni fa.
Dalla nascita del condominio, su insistenza di un condomino e seguente avvallo dell’amministratore, è stato stabilito che per una parte condominiale, comunque di proprietà di tutti i condomini, non venisse reso partecipe il suddetto nella suddivisione delle spese ordinarie e straordinarie perché non utilizzante tale parte.
Volevo quindi sapere se posso contestare tale decisione, in tutto o in parte, visto che nella legge 220 del 2012 mi pare sia chiaro che un condomino può “staccarsi dal condominio” unicamente per il riscaldamento nel caso sia centralizzato.
RISPOSTA
Se il cancello di cui al caso prospettato è inserito nell’elenco delle parti comuni all’interno di regolamento condominiale di natura contrattuale, allora non potrà essere escluso il condomino dalla ripartizione delle spese, salvo deliberazione all’unanimità.
Qualora, viceversa, nulla di tutto ciò accada, viene in rilievo la figura del condominio parziale ed il condomino che non utilizza quel bene non dovrà sostenerne le spese di manutenzione (art. 1123, 3° comma c.c.)
E’ possibile, comunque, dissociarsi dal condominio secondo le norme di cui alle disposizione attuative del codice civile (artt. 61 e 62) che si riportano per completezza
61. — Qualora un edificio o un gruppo di edifici appartenenti per piani o porzioni di piano a proprietari diversi si possa dividere in parti che abbiano le caratteristiche di edifici autonomi, il condominio può essere sciolto e i comproprietari di ciascuna parte possono costituirsi in condominio separato.
Lo scioglimento è deliberato dall’assemblea con la maggioranza prescritta dal secondo comma dell’art. 1136 del Codice, o è disposto dall’autorità giudiziaria su domanda di almeno un terzo dei comproprietari di quella parte dell’edificio della quale si chiede la separazione.
62. — La disposizione del primo comma dell’articolo precedente si applica anche se restano in comune con gli originari partecipanti alcune delle cose indicate dall’art. 1117 del Codice.
Qualora la divisione non possa attuarsi senza modificare lo stato delle cose e occorrano opere per la sistemazione diversa dei locali o delle dipendenze tra i condomini, lo scioglimento del condominio deve essere deliberato dall’assemblea con la maggioranza prescritta dal quinto comma dell’art. 1136 del Codice stesso.
Avv. Amedeo Caracciolo
Assistenza legale ”Garante Condominio”