DOMANDA
Buonasera,
nei primi anni 2000 nel nostro palazzo degli anni 30 e stato realizzato un ascensore di cui lo stabile non era provvisto.
In una prima fase l\’adesione alla spesa è stata di soli 6 condomini su 15 nel corso degli anni sono subentrati altri 4 oggi i proprietari dell ascensore sono 10.
Oggi altri 3 condomini vorrebbero subentrare nella proprietà purtroppo non si raggiunge un accordo sulle cifre da pagare per chi vuole entrare nella proprietà dell ascensore.
Volevo chiedere
1) quali sono gli enti terzi neutri che ci possono aiutare a tirare fuori i costi giusti?
2) quali i parametri che devono essere presi in considerazione per un giusto e congruo conteggio?
3) Qual e la documentazione necessaria per ricavare il costo da pagare per i subentranti nella proprietà ?Grazie mille per la vostra risposta
Cordiali saluti
RISPOSTA
Gent.mo utente,
con riferimento al quesito che ci viene posto si riporta quanto segue:
In primis, è opportuno precisare come il soggetto incaricato del calcolo delle suddette quote sia
esclusivamente l’amministratore di condominio (e non soggetti terzi).
Orbene, al caso di specie deve essere applicato l’art. 1121 c.c. secondo il quale, per le innovazioni suscettibili di utilizzazione separata, i condomini non interessati all’utilizzo di quel bene sono esonerati dalle spese (di installazione e manutenzione) ma hanno comunque la facoltà, in qualsiasi momento, di cambiare idea contribuendo alle spese di esecuzione.
Analizzato il contenuto della norma, procediamo con ordine a spiegare le modalità del calcolo in oggetto.
L’importo originario pagato per l’installazione dell’impianto ex novo, dovrà essere diviso per la somma dei millesimi di proprietà dei condomini che hanno partecipato all’installazione. Nel caso de quo, trattandosi di un vecchio impianto, sarà altresì necessario decurtare dalla cifra iniziale il deprezzamento dell’opera. Inoltre, dovranno essere aggiunti anche i costi di manutenzione (ordinaria e straordinaria) sostenuti sino a quel momento ivi inclusi, a parere dello scrivente, i costi dell’energia elettrica.
Ottenuta la cifra, questa sarà moltiplicata per i millesimi attribuiti al condomino interessato all’utilizzo dell’impianto. Al nuovo importo dovranno, poi, essere aggiunti gli interessi legali con rivalutazione monetaria.
Il procedimento ivi riportato spiega, quindi, il motivo per il quale l’amministratore di condominio è l’unico soggetto in grado di effettuare tale suddivisione: è in possesso di tutta la documentazione necessaria.
Cosa si intende allora per documentazione? Il contratto stipulato con la ditta per l’installazione dell’impianto nonché per la manutenzione dello stesso, le fatture relative alla manutenzione ordinaria e straordinaria pagate sino a quel momento, tutta la contabilità relativa alle spese di installazione e, infine, la tabella millesimale (nello specifico, la cosiddetta tabella ascensore).
Restiamo a Sua disposizione per ulteriore chiarimento e La invitiamo, ove ritenga utile questo servizio, a lasciare una recensione sulla pagina facebook di Garante Condominio
Distinti saluti
Assistenza legale “Garante Condominio”
Dott.ssa Federica Colicchio