QUESITO
Vivo in un condominio parziale suddiviso in numeri civici che vanno dal 20 al 42.
Nel 2018 in assemblea l’amministratore convoca i civici 30/32 deliberando che, a causa infiltrazioni sul lastrico solare di detti civici, la proprietaria dell’ultimo piano diffidava l’amministratore.
I condomini in proiezione verticale chiamati a pagare, citavano in causa i civ 30 e 32.
In una assemblea successiva, l’amministratore metteva al corrente tutti gli altri condomini di quanto era accaduto.
In assemblea ad aprile 2019, all’odg, la lettura del parere legale deliberato nella seduta di dicembre 2018.
Su richiesta dell’amministratore l’avvocato modifica i civici chiamati in causa da 30/32 a 30/42.
Nel regolamento di condominio si riporta che “i lavori del lastrico solare vengono ripartiti per singole scale in proiezione verticale.”
L’amministratore da marzo ha bloccato la ditta delle pulizie per mancanza di soldi in cassa.
Ho richiesto la rettifica della quota condominiale, lui non ha risposto alle mie pec.
Cosa posdo fare?
Distinti saluti
RISPOSTA
Gent.mo utente,
con riferimento al quesito che ci viene posto si riporta quanto segue.
Il condominio parziale è quell’edificio in cui sussistono determinati beni che, a causa della struttura dello stabile, sono considerati di proprietà esclusiva di alcuni.
Esempio: all’interno di un parco sussistono nn. 10 palazzine costituenti unico condominio.
All’interno della palazzina n. 1, che ha in comune con gli altri stabili determinati beni, si verifica un’infiltrazione derivante da lastrico solare. Quale dovrà essere il soggetto obbligato alla riparazione?
La risposta è semplice: solo la palazzina n. 1 in quanto è l’unica a godere del bene (lastrico solare) oggetto dell’infiltrazione.
L’esempio si adatta perfettamente al Suo caso. Appare altresì corretta la decisione iniziale dell’amministratore di convocare un’assemblea per i soli numeri civici 30/32.
La comunicazione all’intera compagine condominiale non era indispensabile.
Ribadiamo il concetto secondo il quale siano esclusivamente le palazzine n. 30/32 a dover pagare il risarcimento del danno ed il relativo intervento di manutenzione straordinaria poiché si è in presenza di un condominio parziale.
La manifestazione della volontà da parte dei condomini dei civici 30/32 di non effettuare pagamenti non ha rilevanza né può indurre l’amministratore a riversare tali spese nei confronti di altri condomini che non usufruiscono di tale bene.
Per il secondo quesito l’amministratore ha l’obbligo di convocare l’assemblea circa la stipulazione dei contratti con terzi da parte del condominio. Solo in un momento successivo alla delibera condominiale può porre in essere accordi con terzi, come per esempio la ditta di pulizie.
Dott.ssa Federica Colicchio