QUESITO
Il mio soffitto a seguito di lavori all’appartamento del piano di sopra è stato danneggiato attraverso delle infiltrazioni.
L’assicurazione della vicina ha rilevato che il problema è del condominio.
L’assicurazione condominiale dice che per questo tipo di danno non c’è copertura.
Intanto abbiamo cambiato amministratore che ha provveduto a cambiare assicurazione.
Non sappiamo per certo se il problema può ripresentarsi non avendo effettuato vere indagini.
Cosa posso fare per evitare che si ripresenti il problema?
RISPOSTA
Gent.mo utente,
in riferimento al quesito sui danni da infiltrazione si riporta quanto segue.
In presenza di infiltrazioni, al contrario di quanto si possa immaginare, non è sempre di facile soluzione l’accertamento della responsabilità.
Partiamo dall’individuazione dei danni alle tubature. Quelle che sono considerate tubature di adduzione sono considerate di proprietà condominiale, fino a che non saranno collegate ai singoli appartamenti. Da quel momento in poi, la responsabilità sarà configurabile in capo al singolo proprietario.
In entrambe i casi, il principio da applicarsi è quello previsto dall’art. 2051 c.c. secondo il quale è responsabile dei danni cagionati dalle cose in custodia chi possiede in concreto quel determinato bene.
Per le infiltrazioni provenienti dalle mura perimetrali la responsabilità sorge in capo al condominio in quanto c’è un collegamento tra i muri perimetrali e le parti comuni dell’edificio.
In virtù della risposta fornita dall’assicurazione, possiamo dedurre di sì e che, nello specifico, si tratti di una rottura delle tubature di adduzione.
Come si procede in presenza di una situazione del genere?
Innegabile è la responsabilità del condominio. A questo punto però bisogna valutare il contenuto dell’assicurazione condominiale stipulata dal condominio.
Di solito gli amministratori hanno l’abitudine di ampliare la portata della polizza perfino alle ipotesi di infiltrazioni poichè sono imprevisti considerati “all’ordine del giorno”.
Alcuni tendono a “risparmiare” decidendo di contrarre polizze stringate.
Di conseguenza non ci stupisce la posizione assunta dal precedente amministratore circa la copertura assicurativa per lo stabile, confermataLe dalla stessa compagnia assicurativa.
Da quanto emerge, si è al contempo verificato un cambio di amministratore e di polizza assicurativa.
Poichè è suo diritto accedere alla documentazione condominiale ai sensi dell’art. 1129 comma 2 c.c., Le consigliamo di interpellare il nuovo amministratore e di richiedere informazioni relative alla polizza del fabbricato nonchè alla procedura di liquidazione di eventuali danni.
Ove si verificasse nuovamente il problema, potrà procedere con una consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite (procedimento disciplinato dall’art. 696bis c.p.c.).
Detto procedimento serve ad acquisire la prova dei danni, si svolge in tempi rapidi e prevede la nomina di un tecnico da parte del Tribunale che accerti lo stato dei luoghi e tenti la conciliazione tra le parti.
Legga anche questo articolo che tratta di ristrutturazione e danni da infiltrazione!
Dott.ssa Federica Colicchio